L’obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenze esecutive

Approfondimento di V. Giannotti

Il presupposto giuridico che impone all’ente locale l’attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 TUEL riguarda le sentenze esecutive, a nulla rilevando la sussistenza di un giudizio di opposizione pendente tale da rendere il citato credito del fornitore privo dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità. Tali sono le conclusioni del parere reso dai giudici contabili liguri contenuti nella deliberazione 21/12/2016 n.105.

LA RICHIESTA DEL COMUNE

Il Sindaco ha formulato specifica richiesta ai magistrati contabili in merito alla corretta procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio proveniente da una ordinanza di assegnazione in pagamento di crediti (ai sensi dell’articolo 553 c.p.c.), emessa dal giudice dell’esecuzione civile, connessa a procedure di espropriazioni. In particolare, nel processo di espropriazioni di beni presso terzi, il terzo – debitore del debitore pignorato – deve dichiarare l’esistenza e l’ammontare del proprio debito, ovvero rendere la c.d. dichiarazione contestata. Nel caso di dichiarazione contestata, il Comune nutre il dubbio sulla corretta procedura del riconoscimento di tale debito fuori bilancio, in considerazione della mancanza della certezza, della liquidità e della esigibilità di tale debito che dovrebbe far venire meno l’iter di riconoscimento in Consiglio Comunale previsto dalle disposizioni di cui all’art.194 TUEL.

I PRESUPPOSTI E L’OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Secondo i giudici contabili liguri, nella formulazione della domanda e nei rilievi formulati dal comune, vi è prima di tutto un errore di fondo che riguarda in via preliminare l’obbligo di riconoscimento del debito fuori bilancio discendente da sentenze esecutive. Il Collegio contabile precisa a tal fine l’errore di fondo in cui è incorso il Comune che riguarda proprio la natura e l’obbligo di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, previsto dall’art.194 TUEL, che a detta dell’ente locale dovrebbe rinvenirsi esclusivamente in presenza di un provvedimento giudiziario che renda incontestabile l’esistenza del debito e dunque l’obbligo per l’amministrazione comunale di attivarsi per il ripianamento del medesimo. Tale convinzione è smentita dalla chiara lettera della norma invocata la quale fa riferimento a “sentenze esecutive” e non a sentenze passate in giudicato. Il presupposto per l’attivazione della speciale disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, pertanto è solo quello dell’esistenza di un provvedimento giurisdizionale (avente la natura sostanziale, e non meramente formale di sentenza) idoneo ad instaurare un processo esecutivo.

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