La ricognizione straordinaria delle società partecipate. La costituzione di nuove società e/o mantenimento delle stesse

Approfondimento di V. Giannotti

Il quesito posto da un comune, avuto riguardo alla corretta interpretazione degli articoli 14, comma 6, e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), concerne la possibilità che l’ente, nell’ambito dell’attività di ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del citato testo unico, preveda la dismissione delle società che versino nella condizione di cui all’art. 14, comma 6, del medesimo decreto, a mente del quale è vietato alle amministrazioni di costituire nuove società ovvero di acquisire o mantenere partecipazioni societarie nei medesimi settori in cui hanno operato società partecipate dichiarate fallite.

Le disposizioni legislative

L’art. 14, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che “Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”… Continua a leggere l’articolo

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