I pareri di regolarità tecnica e contabile all’esame dei giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

Il quesito posto da un Comune riguarda la possibilità di addivenire ad una mediazione suggerita dal giudice in ambito di un procedimento di un decreto ingiuntivo emesso dal Comune nei confronti di un contenzioso instauratosi con una società. Precisata la questione dell’intervento di un organo terzo (il giudice ordinario) e non riuscendo ad addivenire ad una transazione, la stessa è stata formulata dal mediatore a ciò autorizzato dalle parti. Il Sindaco chiede ai magistrati contabili se il Comune possa deliberare l’accoglimento della proposta del mediatore, anche senza acquisire preventivamente i pareri degli uffici e dell’avvocatura interna; ciò, sulla base della circostanza che detta proposta è stata formulata da un soggetto terzo, nell’ambito di un procedimento finalizzato a ridurre il contenzioso in sede giurisdizionale, e che si deve presumere l’assenza di sospetti di lesione degli interessi pubblici, nonché che sia rispettosa dell’esigenza di corretta gestione delle pubbliche risorse.
La questione, pertanto, posta dal Sindaco riguarda l’efficacia dei citati pareri tecnici e contabili richiesti dalla normativa ed, in particolare, se l’Ente può prescindere dagli stessi, anche sulla base della giurisprudenza amministrativa la quale negli ultimi anni si è consolidata nel ritenere che i pareri di regolarità tecnica e contabile non costituirebbero requisiti di legittimità delle deliberazioni alle quali si riferiscono, così che l’eventuale mancanza degli stessi determinerebbe una mera irregolarità, tale da non influire sulla legittimità e sulla validità delle deliberazioni (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 8 aprile 2014, n. 1663). Posizione, quest’ultima, richiamata anche da alcuni pareri della magistratura contabile (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 15/05/2014 n. 79), secondo la quale la mancanza dei pareri in argomento non avrebbe riflessi sulla validità delle deliberazioni. In merito, invece, al ruolo dell’avvocatura interna, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione 28/02/2012 n. 20, ha espresso l’avviso secondo cui “per gli enti territoriali non è previsto un particolare iter procedimentale per gli atti di transazione, ma, ove il medesimo sia dotato di una propria avvocatura, sarebbe opportuno che questa fosse investita della questione in analogia a quanto prevede per le amministrazioni dello Stato l’art. 14 della legge di contabilità generale (R.D. n. 2440/1923)”.
La risposta ai quesiti è stata fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna…

Continua a leggere l’articolo

Novità editoriale:

Il nuovo controllo di gestione negli enti locali

Il nuovo controllo di 
gestione negli Enti Locali

di Paola Morigi

Il controllo di gestione, che il legislatore nel corso degli anni ha richiamato in più occasioni nelle diverse leggi di bilancio e nelle normative infrannuali tese ad applicare i principi della Spending Review, risulta indispensabile oggi per operare negli enti locali, ove è necessario confrontarsi con i costi e i fabbisogni standard, al fine di valutare i livelli di efficienza e di efficacia dei servizi locali offerti…

SCOPRI DI PIU'

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA