I limiti di indebitamento degli enti locali nel V decreto correttivo e i vincoli del pareggio di bilancio – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2016, ha portato ulteriori modifiche ed aggiornamenti agli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. Si tratta del V° aggiornamento dove, per quello che qui interessa, è stato inserito per gli enti locali, all’interno dell’allegato 9 del bilancio di previsione, un ulteriore allegato d) riguardante il corretto calcolo dei limiti di indebitamento. Le disposizioni contenute all’interno dell’art.204 comma 1, TUEL dispongono che:
“… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, e l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito”.

IL PROSPETTO ALLEGATO AL V° AGGIORNAMENTO AL D.LGS.118/2011
Sulla base delle disposizioni previste dal citato art.204, il decreto ha inserito il citato nuovo prospetto al bilancio di previsione da allegare a partire dall’anno 2017, denominato allegato d) qui di seguito descritto nella tabella seguente.

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