ARAN – La ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle aree della dirigenza

Sul sito ARAN informa del mese di maggio, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni rende noto che:

Il 5 maggio 2014 è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCNQ tra le organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza, per il triennio 2013-2015.

Si tratta di un accordo particolarmente importante che, superata la lunga fase di stasi relativa ai bienni 2006-2007 e 2008-2009, riallinea la disciplina contrattuale con il disposto dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e consente il rispetto del principio, sancito dalla Corte costituzionale e ribadito dal Consiglio di Stato nel parere n. 5211/2010, circa il divieto di “cristallizzazione” della rappresentatività e degli effetti dalla stessa conseguenti.

Il testo firmato applica – per la prima volta in via contrattuale – le decurtazioni definite dal D.M. 23 febbraio 2009 con il quale, per ciò che in questa sede interessa, si è proceduto ad una riduzione del 15% dei contingenti dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti attribuiti al personale delle aree dirigenziali, ad eccezione di quelli afferenti alle Aree II, III e IV, demandando alla contrattazione collettiva la ripartizione delle prerogative sindacali e la definizione delle modalità per il loro utilizzo.

Nel dettaglio, il testo contrattuale si suddivide in tre capi.

Il capo I definisce le regole di ripartizione di distacchi, permessi di posto di lavoro e permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari per le aree II, III e IV.

In particolare, sono confermati i distacchi sindacali, nonché il contingente complessivo dei permessi di posto di lavoro, che continua ad essere pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio, dei quali 30 minuti di competenza delle RSU e 60 minuti da ripartire tra le organizzazioni sindacali rappresentative.

Con riguardo a questi ultimi, va rilevato che la particolare fase storica in cui ci troviamo, caratterizzata dal protrarsi del blocco della contrattazione nazionale, ha portato le parti ad introdurre, anche per le aree dirigenziali, gli strumenti di flessibilità già previsti per il comparto, che consentono ai singoli sindacati, in ragione della propria organizzazione interna, di scegliere se e in che misura utilizzare i permessi per l’espletamento del mandato in sede aziendale o cumularli a livello nazionale.

In particolare, le organizzazioni sidnacali possono usufruire dei permessi in forma cumulata a livello nazionale, nella misura massima del 38% della quota a disposizione in ciascun posto di lavoro. 

Pertanto, le amministrazioni continuano a calcolare il monte ore annuo di permessi di posto di lavoro utilizzando il precedente sistema, ovvero quantità di minuti per unità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contingente così ottenuto viene ripartito tra le organizzazioni sindacali sulla base del grado di rappresentatività di posto di lavoro. Tuttavia, prima di assegnarlo al sindacato, l’ente dovrà sottrarre un numero di ore corrispondente alla percentuale di utilizzo, in forma cumulata, operata dal sindacato stesso, quale risultante dal sito dell’Agenzia.

Il capo II è interamente riservato alla rideterminazione e ripartizione delle prerogative sindacali nelle aree I, V, VI, VII e VIII.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 23 febbraio 2009, il contingente dei distacchi viene ridotto del 15%. Analogamente, con riguardo al contingente complessivo dei permessi sindacali, precedentemente pari a 90 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’amministrazione, il contratto procede ad operare la riduzione del 15%, rideterminandolo nella misura di 76 minuti e 30 secondi per dirigente, ripartito tra la RSU – cui spettano 25 minuti e 30 secondi – e le organizzazioni sindacali – per la restante quota di 51 minuti.

Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, anche in questo caso si è optato per un sistema più flessibile che lasci, nella disponibilità delle associazioni sindacali, la valutazione in merito alla quota di permessi di propria competenza da cumulare a livello nazionale, entro un limite massimo del 45%. Conseguentemente, per il calcolo del monte ore di competenza di ogni organizzazione sindacale occorrerà tener conto della eventuale percentuale usufruita in forma cumulata.

Da ultimo il capo III che racchiude disposizioni particolari e finali. In particolare occorre evidenziare l’art. 7, il quale ripropone per le aree una serie di clausole già previste per i comparti con il CCNQ 9 ottobre 2009, volte soprattutto a potenziare la funzione di controllo delle prerogative utilizzate.

Sotto tale profilo particolare importanza riveste il fatto che le amministrazioni ottemperino all’obbligo di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dirigenti.

Infatti, poiché il sistema definito contrattualmente si fonda sull’assunto che gli enti rispettino le tempistiche concordate, sono state introdotte alcune sanzioni per le amministrazioni che non rispettino gli adempimenti fissati dal contratto. A tal fine ogni amministrazione è tenuta ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell’invio dei dati e del rispetto dei termini legislativi e contrattuali previsti. In ogni caso, la mancata trasmissione dei dati entro i termini stabiliti costituisce, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

Non va trascurato, infine, che l’articolo in parola sancisce che le amministrazioni che concedano ulteriori permessi, dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso delle ore fruite e non spettanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA