Annullabile il bilancio di previsione se privo dell’allegato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi”

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici amministrativi di prime cure hanno annullato il bilancio di previsione di un Comune per non avere depositato, quale documento obbligatorio, il “piano degli indicatori e dei risultati attesi”.

La vicenda

Alcuni consiglieri comunali hanno proceduto all’impugnazione della convocazione del Consiglio Comunale, nonché di tutti i successivi atti deliberati in detta seduta, tra i quali il bilancio di previsione, dolendosi del mancato deposito, unitamente allo schema di bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, documento questo reso obbligatorio dall’art. 18-bis d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dal D.M. Interno del 22 dicembre 2015.
Tale documento obbligatorio, a dire dei citati consiglieri, avrebbe di fatto leso le loro prerogative, non consentendo una consapevole partecipazione all’adunanza consiliare, nel corso della quale, comunque, essi non avevano partecipato ai lavori o avevano votato contro le delibere assunte. I rappresentanti del Comune si difendono evidenziando come tale documento debba essere allegato solo dopo l’approvazione del bilancio cui è accessorio, allo scopo di tener conto di eventuali emendamenti.

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