Anche il responsabile dei servizi finanziari paga l’illegittima attribuzione dei diritti di rogito al segretario a scavalco – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il fatto oggetto di scrutinio da parte dei giudici contabili riguarda l’attribuzione dei diritti di rogito al Segretario comunale chiamato a svolgere un incarico a scavalco in assenza del titolare. Nella fattispecie il responsabile dei servizi finanziari aveva proceduto alla liquidazione dei diritti di rogito nei limiti di 1/3 dello stipendio annuale e non proporzionando il citato importo ai giorni di effettiva presenza del citato Segretario supplente, tale maggior importo è stato posto a carico anche del citato responsabile in parti uguali con il responsabile del procedimento e il dirigente del servizi amministrativi che aveva predisposto la determina di liquidazione. Tali sono le conclusioni della recente sentenza della Corte dei conti, n. 208/2016.

IL FATTO
Il dirigente del Settore Amministrativo, a seguito di specifica istruttoria da parte del responsabile del procedimento, aveva disposto la liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale a scavalco, in considerazione dell’assenza del Segretario titolare. In particolare, il Segretario Generale supplente, nell’unico giorno di servizio prestato presso il Comune, quale ufficiale rogante, ha provveduto alla stipula di cinque contratti, ai quali ne seguiva la liquidazione al Segretario sulla base dei diritti riscossi attribuendogli il 67,5% degli stessi senza alcun limite relativo al periodo di servizio prestato presso l’Ente, pari ad un solo giorno.

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