Tassazione buoni pasto

In data 20/04/2015 i Consulenti del Lavoro rendono noto che:

I redditi da lavoro dipendente vengono tassati secondo le regole contenute nel TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 917/1986.

Il citato testo di legge, prevede all’art. 51 come debbano essere calcolati i redditi da lavoro dipendente e, conseguentemente, come gli stessi vengano tassati; non tutto ciò che viene percepito dal lavoratore costituisce reddito imponibile. Le fattispecie di fringe benefit sono molteplici e non sempre di facile comprensione, per una corretta applicazione dell’imposta è necessario rivolgersi a professionisti esperti come i Consulenti del Lavoro.

Il caso che ci interessa oggi è quello dei c.d. buoni pasto, la norma consente al datore di lavoro di  non assoggettare a tassazione i servizi di mensa erogati al proprio personale (la fonte contrattuale non è rilevante). Nella prassi, fatte salve le grandi strutture il servizio di mensa viene erogato tramite i c.d. buoni pasto o Ticket restaurant, in questo caso il legislatore, dato che i buoni hanno un valore facciale, considera non imponibile il buono di valore, giornaliero, fino a € 5,29, ed in caso di buono con valore superiore assoggetta a tassazione solo la parte eccedente. I buoni non sono cedibili, né cumulabili e non possono essere utilizzati per acquistare beni/servizi diversi da un pasto (si ricorda che le aziende emittenti i buoni pasto obbligano i singoli esercenti alla fornitura di un pasto “standard”), l’esercente non può operare nessuna trattenuta o commissione sul valore del buono. La norma in parola stabilisce altresì, che nel caso in cui al posto della somministrazione diretta del servizio mensa o del buono pasto, venga erogata un’indennità in denaro, la stessa deve essere interamente assoggettata ad imposta, con la sola (tassativa) eccezione  degli stabilimenti produttivi ubicati fuori dal centro abitato e dai quali non sia possibile raggiungere servizi di mensa, il tutto sempre nei limiti di € 5,29.

Fin qui la norma attuale, però è già previsto che a decorrere dal 01.07.2015 la franchigia verrà elevata a € 7,00, limitatamente al caso del servizio fornito con carte elettroniche, per le altre modalità la franchigia rimane  fissata in € 5.29.

Si ricorda inoltre che, per effetto del DLGS 314/1997, gli imponibili fiscale e contributivo sono stati armonizzati con la conseguenza che anche per i profili contributivi valgono le medesime regole fin qui esposte.

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