La facoltà concessa dal d.l. n.18/2020 per gli enti locali che abbiano ripianato, nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, possono non applicare il disavanzo ripartito negli esercizi successivi. Detta facoltà, successivamente recepita dal principio contabile, può essere esercitata anche dagli enti che abbiano approvato il piano di riequilibrio ma il cui esito resta ancora condizionato alla conclusione della fase istruttoria del Ministero e della corte dei conti.
Mag
18
2023