Il riequilibrio finanziario pluriennale si sviluppa in tre distinti ma concatenati momenti: omologazione, monitoraggio e obiettivo finale.
Riequilibrio
La facoltà concessa dal d.l. n.18/2020 per gli enti locali che abbiano ripianato, nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, possono non applicare il disavanzo ripartito negli esercizi successivi. Detta facoltà, successivamente recepita dal principio contabile, può essere esercitata anche dagli enti che abbiano approvato il piano di riequilibrio ma il cui esito resta ancora condizionato alla conclusione della fase istruttoria del Ministero e della corte dei conti.
In ragione della lunghezza del periodo di istruttoria del piano di riequilibrio finanziario approvato da un ente locale, gli effetti di una eventuale piano di rientro anticipato, ha posto un dubbio sulla sua concreta attuazione agli che hanno attivato il piano di riequilibrio ma di cui la Commissione di stabilità degli enti locali non abbia ancora concluso l’istruttoria.
La Corte dei conti ha ribadito che è necessario “scongiurare l’inclusione, ai soli fini della determinazione della durata del piano ex art. 243-bis.