L’omesso invio dei questionari relativi al rendiconto e al bilancio di previsione da parte del revisore costituisce violazione di un preciso obbligo e compromette l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 120/2023/PRSP, depositata lo scorso 18 aprile.
Revisore
I contributi ricevuti, per la continuazione del progetto di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, sono soggetti alle verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione che dovranno essere certificate da un revisore contabile indipendente.
La mancata richiesta della proroga per le risposte istruttorie al magistrato contabile e un atteggiamento dilatorio ed inottemperante, può comportare diverse conseguenze al responsabile finanziario e al revisore dei conti.
In presenza di una disposizione normativa che riduca il compenso del revisore dei conti, il recupero successivo disposto dall’ente per l’indebito corrisposto, esula da un provvedimento di tipo discrezionale, in quanto atto vincolato, con la conseguenza che la pretesa del revisore è rimessa al giudice ordinario.
E’ legittima la nomina del Presidente dei revisori dei conti che svolga il ruolo all’interno dell’ente di organismo indipendente di valutazione. Infatti, una cosa è l’eleggibilità ed altra l’incompatibilità nei ruoli. Il legislatore ha previsto un’ipotesi di incompatibilità, e non di ineleggibilità all’ufficio di revisore, da parte di quei soggetti già legati al civico ente, all’atto della nomina, da rapporti di lavoro e/o consulenza.
Anche nel caso in cui l’ente non avesse proceduto all’approvazione dei documenti contabili, il Collegio dei revisori è tenuto a riscontrare le richieste della magistratura contabile nei termini indicati dalla stessa, stante un “necessario” rapporto di collaborazione fra controllore interno (organo di revisione) ed esterno (Corte dei conti).