In sede di riaccertamento dei residui e di elaborazione del rendiconto, si deve verificare la quota di avanzo di amministrazione accantonata per l’indennità di fine mandato del Sindaco
Residui
Come affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella deliberazione n. 24/2024/PRSE, depositata lo scorso 25 gennaio, appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio
il mantenimento e lo stralcio dei residui devono essere entrambi adeguatamente motivati dal responsabile delle entrate, salvo nel caso in cui i residui attivi abbiano una anzianità superiore ai cinque anni
Il responsabile delle entrate, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, deve cancellare o mantenere i residui secondo la loro anzianità, anche senza attendere la dichiarazione di inesigibilità da parte del concessionario.
L’accantonamento previsto dal legislatore per il fondo garanzia dei debiti commerciali è obbligatorio con conseguente ripercussioni sul risultato di amministrazione in assenza della sua valorizzazione. Con queste indicazioni la Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.48/2023) ha imposto all’ente locale il corretto ricalcolo delle citate grandezze economiche.
Il mantenimento o lo stralcio dei residui è lasciato al prudente apprezzamento del responsabile delle entrate. In questo caso, secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.40/2023), le disposizioni legislative e i principi contabili prevedono due differenti opzioni tra il loro mantenimento o stralcio dal conto del bilancio.