È legittima la decisione del consiglio comunale di revocare l’incarico al revisore motivato dal ritardo nella presentazione della relazione alla proposta di delibera di approvazione del rendiconto entro il termine, non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta
Rendiconto
Visto il numero e l'importanza degli allegati, anche in relazione alla legittimità del rendiconto stesso, si ritiene utile un riepilogo con l'indicazione per ciascuno della relativa norma di riferimento
Pubblichiamo il manuale utente della procedura per la trasmissione delle certificazioni (ex TBEL) della finanza locale per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL.
I consiglieri comunali sono legittimati ad agire contro l’ente al quale appartengono ogni volta che i vizi denunciati riguardino profili attinenti l’esercizio della carica di consigliere comunale e che siano direttamente impeditivi o lesivi delle loro funzioni rappresentative
La mancata trasmissione, da parte dell’organo di revisione, delle relazioni-questionari sul rendiconto impedisce alla Corte dei conti di segnalare eventuali criticità e irregolarità che potrebbero compromettere gli equilibri economico – finanziari
Ad alcune criticità rilevate nel conto consuntivo la relazione dell’organo di revisione contabile deve essere particolarmente attenta e suggerire al Consiglio opportune misure per superare le citate criticità
Dal ritardo nell’approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e dall’art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi.