Ai fini della conoscibilità dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, prima dell’esercizio del diritto-dovere del voto, gli enti debbono procedere alla pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo la scansione temporale e le modalità stabilite dal legislatore, pena la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio.
Relazione di fine mandato
L'obbligo di approvazione della relazione di fine mandato elettorale fu introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e riguarda tutti i Comuni, lo scopo principale, in ossequio al principio della trasparenza, consiste nell'evidenziare la reale situazione dell'Ente prima delle elezioni amministrative.
La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest’ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico.
L’avvenuta pubblicazione nei termini, sul sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato del Sindaco che, per errore sia stata eliminata il giorno successivo, non salva l’ente dall’applicazione della sanzione, anche se ripubblicata nuovamente ma fuori dei termini perentori imposti dalla legge.
Avendo ricevuto la relazione di fine mandato di un Comune sottoscritta dal Sindaco, la Corte dei conti, dopo aver verificato l’assenza della certificazione da parte del revisore dei conti e la mancata pubblicazione sul sito internet del Comune, ha proceduto a sanzionare il sindaco.