L’ente locale che avvii la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art.243-bis del Tuel, ma che non approvi nei termini il piano, cade in dissesto non essendo proponibile una riedizione del piano anche a fronte dei miglioramenti finanziari medio termine intervenuti.
Piano di riequilibrio
Le Sezioni Riunite esaminano le fasi, di approvazione o diniego del piano di riequilibrio di una ente locale, previste dalla normativa: la prima fase volta alla presentazione del piano di riequilibrio finanziario dell’ente e qualora il vaglio dell’ammissibilità e congruità e adeguatezza delle misure abbia esito positivo, si apre la seconda fase, durante la quale la Sezione dovrà verificare il rispetto delle misure approvate nel tempo di attuazione del piano stesso.
La graduazione della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e del finanziamento dei debiti fuori bilancio deve privilegiare i primi anni del percorso di riequilibrio, e preferibilmente quelli residui di attività della consiliatura
La questione nasce da un eventuale ritardo tra data di deliberazione del Consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e data di approvazione del piano pluriennale di riequilibrio di un ente locale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.18/2019, ha sanzionato la ripartizione del disavanzo originario dei piani di riequilibrio in un periodo più ampio (fino a trent’anni)...