Gli atti degli enti locali che comportino un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa
Impegno di spesa
Ai sensi dell’art. 2 [comma 1, lettera n)], dell’alleato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023, si definisce “accordo quadro” l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
Al fine di poter legittimamente citare in giudizio per l’adempimento un ente locale, spetta al professionista indicare l’impegno di spesa e l'attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria.
Le somme non versate nei tempi previsti dalla transazione che hanno procurato oneri per interessi di mora, oltre agli oneri accessori collegati alla soccombenza dell’ente locale in sede di decreto ingiuntivo, non possono essere addebitate al responsabile finanziario in assenza del preventivo impegno di spesa da parte del responsabile del servizio
In assenza del preventivo impegno di spesa viene meno il presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. con la conseguenza che, una eventuale delibera di Giunta comunale che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale travolge il successivo disciplinare o contratto di prestazione d’opera stipulato dal professionista.
La questione posta all’attenzione dei giudici contabili ha riguardato il corretto procedimento di pagamento delle spese obbligatorie, sorte in esercizi precedenti, per le quali non è stata assicurata copertura finanziaria nell’esercizio di competenza.