La consistenza dell’accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l’eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giurisdizionali, evitando in tal modo che passività impreviste incidano negativamente sugli equilibri di bilancio
Fondo rischi
La determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 7/2024/PRSE
I magistrati contabili hanno evidenziato come le verifiche espletate dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attinenti l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo.
È contrario ai principi contabili il comportamento del Comune che calcola in maniera forfettaria l’importo da accantonare a titolo di fondo rischi da contenzioso: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 46/2023/VSG, depositata lo scorso 12 aprile.