A seguito della crisi pandemica, gli enti hanno avuto la facoltà di utilizzare, nel quinquennio precedente, i dati del 2019 in luogo degli anni 2021 e 2022. Secondo la Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 294/2023) l’ente se dovesse esercitare detta facoltà non può farlo per un solo anno dei due anni.
FCDE
I piani di rientro sottoscritti dai contribuenti e relativi al recupero evasione delle entrate proprie del Comune hanno carattere programmatico per il futuro e non esimono l’Ente dall’inclusione dei corrispondenti residui del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
L’errato calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, unitamente alla mancata generazione del Fondo pluriennale vincolato, rendono il rendiconto inattendibile in quanto tali errori si riverberano in modo negativo sulla determinazione del risultato di amministrazione.
Il possibile ripiano del disavanzo quindicennale previsto dalla normativa, per il passaggio dal FCDE da metodo semplificato a quello ordinario, è possibile solo se l’ente abbia calcolato correttamente il metodo semplificato.
Il responsabile finanziario che decide di eliminare alcuni crediti, dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, deve fornire una motivazione puntuale sulla loro piena esigibilità, non essendo sufficiente che siano stati tutti riscossi nell’anno di riferimento.
Le ipotesi di esclusione dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono tassative e il responsabile finanziario non può considerare credito certo un importo iscritto nei residui attivi assistito da ipoteca, come non può considerare certo l’importo che si prevede di incassare l’anno successivo.
Il calcolo del maggior disavanzo del passaggio nel conto consuntivo 2019 dal metodo semplificato ad ordinario, non corrisponde alla semplice differenza tra quanto stanziato nel conto consuntivo 2018 e quanto previsto nel conto consuntivo 2019.