IFEL con il comunicato del 28 marzo scorso ricorda che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il servizio di supporto consulenziale diretto volto a sostenere i Comuni in "dissesto" o "predissesto"
Dissesto
La sanzione pecuniaria e le misure interdittive comminate al revisore dei conti di un ente finito in dissesto, risulta compatibile, e non alternativa, con la diversa responsabilità risarcitoria eventualmente irrogata per asseriti danni erariali per l’omessa vigilanza
Il passaggio alla contabilità che ha prodotto risultati peggiorativi del bilancio dell’ente, non costituisce esimente alla responsabilità degli amministratori che abbiano creato le condizioni del dissesto dell’ente locale
In presenza di un giudizio istaurato prima della dichiarazione di dissesto, precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, la successiva condanna alle spese di giudizio rappresenta, per l’ente in dissesto, uno dei «fatti di gestione» ex art. 252, comma 2, TUEL
Il Comune qualora leso dal provvedimento dell’organismo straordinario di liquidazione è abilitato ad agire in giudizio a salvaguardia del suo equilibrio prospettico. Il dubbio ha riguardato se, in presenza di un decreto ingiuntivo per spese legali, separato dal debito fuori bilancio di competenza dell’OSL, la competenza debba essere intestata al Comune in bonis o all’OSL.
Se il Comune dichiara il dissesto mentre è pendente la valutazione del piano di riequilibrio pluriennale finanziario da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, quest’ultima deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione di dissesto e dichiarare la cessazione del procedimento di verifica della congruità del piano.
Una volta che l’ente locale dissestato sia ritornato in bonis il creditore non soddisfatto, dall’organo straordinario di liquidazione, riacquista il titolo della liquidazione del proprio credito, oltre agli interessi maturati anche durante la procedura di dissesto.