Il Comune qualora leso dal provvedimento dell’organismo straordinario di liquidazione è abilitato ad agire in giudizio a salvaguardia del suo equilibrio prospettico. Il dubbio ha riguardato se, in presenza di un decreto ingiuntivo per spese legali, separato dal debito fuori bilancio di competenza dell’OSL, la competenza debba essere intestata al Comune in bonis o all’OSL.
Dissesto
Se il Comune dichiara il dissesto mentre è pendente la valutazione del piano di riequilibrio pluriennale finanziario da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, quest’ultima deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione di dissesto e dichiarare la cessazione del procedimento di verifica della congruità del piano.
Una volta che l’ente locale dissestato sia ritornato in bonis il creditore non soddisfatto, dall’organo straordinario di liquidazione, riacquista il titolo della liquidazione del proprio credito, oltre agli interessi maturati anche durante la procedura di dissesto.
È inammissibile il ricorso per ottemperanza al pagamento di una somma di denaro nei confronti di un Comune in dissesto finanziario: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 2 dicembre 2022, n. 773.
La transazione voluta dall’ente dissestato, su un debito di competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione, violerebbe la regola della concorsualità nel soddisfacimento del credito, alleggerendo la situazione della gestione liquidatoria in danno di quella ordinaria. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Campania (deliberazione n.110/2022) in risposta ad un quesito posto da un ente locale dissestato.