In caso di errore nell’evidenziare un disavanzo, non emerso negli esercizi precedenti, che sia eventualmente recuperato a seguito dei conti consuntivi successivi, può non essere applicato al bilancio di previsione in corso, ovvero non ripianato, al fine di evitare una possibile duplicazione del medesimo. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.190/2022).
Nov
21
2022