Un ente locale che riduca il maggior disavanzo con un piano di rientro di fatto, anche se realizzato nell’ambito triennale non è conferme alla normativa che, invece, prevede apposita deliberazione del Consiglio comunale che indichi in modo puntuale le azioni ex ante della sua riduzione con successiva verifica ex post.
Disavanzo
In presenza di un piano di rientro, formalmente approvato dall’ente nel triennio del bilancio di previsione, un eventuale maggior disavanzo emerso nel triennio di riferimento, non permette all’ente locale di poter approvane un nuovo piano di rientro a valere sul nuovo bilancio di previsione, ma esclusivamente nei limiti del piano di rientro originario.
La questione di interesse riguarda il recupero del disavanzo complessivo, rispetto al piano di rientro previsto, e la destinazione di tale recupero al fine di ampliare la spesa negli anni successivi, sia in presenza di un miglioramento delle entrate e/o di una riduzione delle spese previste nel piano di rientro, sia in assenza di tale specifica previsione. La risposta è contenuta nella deliberazione n.170/2022 della Corte dei conti del Molise.