Le modifiche ai principi contabili del 7 settembre 2020, sul ripiano del disavanzo, non permettono più agli enti di agire nell’ambito del bilancio triennale anche per le amministrazioni la cui scadenza del mandato elettorale dovesse terminare prima, superando le precedenti indicazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti
Disavanzo
I sovracanoni dei Bacini Imbriferi Montani, versati dai concessionari per la captazione dell’acqua sorgiva, ha un vincolo di destinazione specifico, anche se generico, al progresso economico e sociale delle popolazioni, senza che sia precisato dal legislatore se in parte corrente o in parte capitale.
La mancata approvazione del ripiano del disavanzo in 45 giorni previsto dalla normativa, sebbene una parte della giurisprudenza contabile abbia previsto tale termine come perentorio, di diverso avviso è la Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n. 187/2023) secondo cui tale termine deve essere considerato ordinatorio.
Il maggior disavanzo accertato dai giudici contabili sono stati risolti dall’ente locale ed oggetto di definizione positiva da parte della Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.129/2023).
La facoltà concessa dal d.l. n.18/2020 per gli enti locali che abbiano ripianato, nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, possono non applicare il disavanzo ripartito negli esercizi successivi. Detta facoltà, successivamente recepita dal principio contabile, può essere esercitata anche dagli enti che abbiano approvato il piano di riequilibrio ma il cui esito resta ancora condizionato alla conclusione della fase istruttoria del Ministero e della corte dei conti.
Un ente locale che riduca il maggior disavanzo con un piano di rientro di fatto, anche se realizzato nell’ambito triennale non è conferme alla normativa che, invece, prevede apposita deliberazione del Consiglio comunale che indichi in modo puntuale le azioni ex ante della sua riduzione con successiva verifica ex post.
In presenza di un piano di rientro, formalmente approvato dall’ente nel triennio del bilancio di previsione, un eventuale maggior disavanzo emerso nel triennio di riferimento, non permette all’ente locale di poter approvane un nuovo piano di rientro a valere sul nuovo bilancio di previsione, ma esclusivamente nei limiti del piano di rientro originario.