Al fine di dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice può, in assenza della deliberazione di Consiglio comunale, adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’incarico, fra cui anche quelli di riconoscimento del debito fuori bilancio
Debito fuori bilancio
La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito.
Il pagamento del debito fuori bilancio, per spese di giustizia da sentenza esecutiva, prima della discussione del giudizio di ottemperanza, comporta la cessazione della materia del contendere senza ulteriori spese a carico dell’ente che abbia pagato anche se con un giorno di ritardo rispetto al deposito del ricorso per ottemperanza.
In presenza di un ingiustificato arricchimento anche il contratto nullo o invalido, perché prima della forma scritta, potrà essere riconosciuto dal Consiglio comunale a condizione che sussistano gli inderogabili presupposti di legge della «utilità e arricchimento per l’ente» e della inerenza all’«espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza».
Qualora l’oggetto dell’impugnativa riguardi l’inerzia, il silenzio o il rigetto di un ente locale al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
La deliberazione del riconoscimento, da parte del Consiglio comunale del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, limitato alla sola sorte in capitale, ossia con esclusione degli oneri accessori ed interessi, non può essere impugnata dalla Società creditrice davanti al giudice amministrativo.
La possibile regolazione del debito fuori bilancio, per interventi di somma urgenza, a seguito di specifico contributo regionale, non autorizza il Consiglio comunale al suo mancato riconoscimento. È quanto stabilito dalla Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.66/2022).