Società strumentali e di interesse generale. Le eccezioni all’obbligo di dismissione

di Vincenzo Giannotti

I comuni sono alle prese con gli obblighi di dismissione delle proprie società partecipate, oltre alla classificazione delle stesse tra società strumentali e società di interesse generale. Proprio su uno specifico quesito posto da un comune pugliese, è intervenuta sull’argomento la Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Puglia con deliberazione n. 141 depositata in data 19/09/2013. La problematica del comune istante nasce dall’apparente contraddizione tra i commi 1 e 2 dell’art. 4 D.L.95/2012, da una parte, i quali impongono lo scioglimento delle società controllate/dismissione delle partecipazioni detenute da enti locali, ed il comma 8 dall’altra, che consente l’affidamento diretto a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti comunitari in materia di gestione in house. La problematica discende dalla necessaria differenziazione tra società strumentali e quelle che invece svolgono servizi di interesse generale.

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