Parere della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome sulla legge di convenzione del D.L.126/2013

E’ stato reso noto sul portale della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome il parere reso sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. (a.s.1149), emesso in data 05/12/2013. Tra i punti all’ordine del giorno approvati:

Modifica principio contabile per Bond e derivati

Il punto 3.23 dell’allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del DPCM 28/12/2011 concernente “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” è sostituito dal seguente:

“3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.

Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.

Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, – i cosiddetti “up front” – vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”.

Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del debito.

Nel caso di “derivati” che prevedono lo scambio di flussi calcolati su nozionali “bullet/amortizing”, la contabilizzazione viene effettuata all’effettivo costo finale

Nel caso di estinzione anticipata di un derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese. Nel caso di flusso positivo è necessario:

a) stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.

b) ovvero destinare la somma alla riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione o all’estinzione anticipata di debito.

Spazi finanziari del Patto di stabilità

Al comma 8 dell’art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 dopo le parole “certi, liquidi ed esigibili” sopprimere “al 31 dicembre 2012” e dopo le parole” richiesta equivalente di pagamento” sopprimere” entro il predetto termine”; dopo le parole “prioritariamente per il pagamento di” sostituire “residui” con “debiti”.

Relazione

Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 “Pagamenti della Pubblica amministrazione” si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.

Infatti l’’articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l’importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.

Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempista dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell’Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficare dell’allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.

La norma non necessità di copertura finanziaria in quanto già compresa all’interno delle copertura prevista con l’approvazione del DL 35/2013.

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