Parere ARAN sui compensi relativi ai contenziosi tributari.

Con parere del 10/02/2014 n. RAL_1660_Orientamenti Applicativi l’ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

E’ possibile erogare compensi ai dipendenti che assistono l’ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, del D.Lgs.n.546/1992? Le risorse a tal fine previste dalla legge possono derogare al tetto del fondo per la contrattazione integrativa, come avviene per i compensi previsti per l’avvocatura dell’ente?

In relazione a tali problematiche, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)    anche relativamente alle previsioni dell’art. 12, c. 1 lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996, è la legge stessa che stabilisce sia le modalità di acquisizione delle necessarie risorse (spese del giudizio), sia i possibili destinatari dei compensi di cui si tratta (incentivi collegati al rimborso delle spese di giudizio);

b)    infatti, l’art.4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 stabilisce espressamente che la disciplina dell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, ricomprende, tra l’altro, le risorse correlate agli effetti applicativi dell’art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis, nell’art.15 del D.Lgs.546/1992;

c)    per l’utilizzo di tali risorse al fine dell’erogazione di incentivi al personale preso in considerazione dal legislatore, secondo le regole generali (art.2, comma 3, ed art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001), è sempre necessario il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa;

d)    pertanto, se i dipendenti non hanno la qualifica dirigenziale, le risorse acquisite dall’ente ai sensi del richiamato art.15, comma 2 bis possono essere destinate all’incentivazione del personale ai sensi e secondo la disciplina degli artt.15 e 17 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modifiche (v. anche art.8, comma 1 CCNL del 5.10.2001 e art. 27 CCNL 14.9.2000);

e)    tali incentivi specifici possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell’ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dall’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;

f)     relativamente alla eventuale esclusione delle risorse di cui si tratta dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire, in quanto trattandosi di una problematica attinente alla definizione dei contenuti ed alle corrette modalità applicative di specifiche previsioni di legge, essa esula dall’attività di assistenza dell’ARAN, limitata, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti  per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In proposito, si può solo evidenziare che, attualmente,  la delibera n. 51/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, la circolare n.12/2011 del Ministero dell’Economie e delle Finanze e gli altri orientamenti formulati in proposito dal medesimo dicastero, non hanno ricompreso in alcun modo le risorse dell’art.12, comma 1, lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. n.556/1996 tra quelle che, pure ricomprese  nell’art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999, possono derogare al rigido vincolo quantitativo dell’art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010.

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