Pagamenti PA – l’INPS interviene in merito alla verifica del DURC

Con messaggio n. 13153 del 14/08/2013 l’INPS precisa le condizioni per la verifica del DURC per gli operatori economici che dovranno ricevere i pagamenti ai sensi del D.L.35/2013. L’art.11-ter del citato decreto prevede che “Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

                In relazione alle ipotesi rientranti nella previsione normativa in esame, precisa l’INPS, la procedura www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata, a decorrere dal giorno 31 luglio 2013, per consentire alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti di indicare nell’apposito campo “alla data del gg/mm/aaaa”, la data di riferimento del documento di pagamento (fattura o equivalente richiesta).

In particolare le modifiche sono state operate con riferimento alle seguenti tipologie di richiesta:

  1. Stato di avanzamento lavori (tipologia A4 dell’attuale modulo unificato di richiesta A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicare la data per le verifiche di competenza delle Casse Edili);
  2. Liquidazione finale/Regolare esecuzione lavori (tipologia A5 dell’attuale modulo unificato di richiesta A/B), relativo ai soli lavori pubblici (che prevedeva già la possibilità di indicare la data per le verifiche di competenza delle Casse Edili);
  3. Emissione ordinativo/Liquidazione fattura (tipologia A6 dell’attuale modulo unificato di richiesta A/B), relativo alle sole forniture e servizi;
  4. Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (tipologia C6 dell’attuale modulo unificato di richiesta C).

Al fine di recepire tali modifiche, sono stati opportunamente aggiornati i moduli di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva con riguardo alle apposite sezioni dei quadri A e B e del quadro C unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. Tale documentazione è disponibile nella sezione INFO – Informazioni sulla procedura – Moduli e istruzioni – della procedura Sportello Unico Previdenziale.

Qualora nella richiesta di Durc per una delle tipologie sopra elencate, il campo dati sia valorizzato con l’indicazione di un periodo uguale o anteriore al 31/12/2012, gli operatori, in sede di gestione del documento, dovranno procedere alla verifica della regolarità definendo la richiesta rispetto a due specifici momenti:

il primo, costituito dalla data indicata dalla stazione appaltante che comporta che la verifica sia compiuta con riferimento alla medesima data;

 – il secondo, che richiede che la verifica della regolarità si estenda fino alla data di emissione del medesimo documento.

 

Ciò in quanto la posizione contributiva del creditore (operatore economico), nel tempo, potrebbe avere subito delle modifiche che, ove il controllo si fermasse alla data indicata dalla stazione appaltante, potrebbe comportare la mancata considerazione di eventuali successive regolarizzazioni.

In tali ipotesi, infatti, il Durc potrà essere immediatamente definito con la comunicazione di regolarità alla data richiesta, restando escluso l’obbligo di attivazione del preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007.

La verifica, compiuta con riferimento ai due momenti sopra definiti, consente alla stazione appaltante di potere correttamente valutare l’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo disciplinato dall’art 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in tutti i casi in cui, alla data indicata ai fini della verifica, corrispondente a quella della fattura ovvero della equivalente richiesta di pagamento, sia stata accertata una situazione di irregolarità contributiva dell’esecutore e/o del subappaltatore che permanga anche successivamente alla medesima data.

Appare opportuno specificare che, in tale ultima ipotesi, deve essere sempre attivato il preavviso di accertamento negativo disciplinato dall’art. 7, comma 3 del DM 24 ottobre 2007, che si ricorda, impone l’obbligo di invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla richiesta.

                Al fine di sollecitare l’attenzione del contribuente in ordine alla particolarità della medesima, nell’oggetto dell’invito alla regolarizzazione deve essere specificato che lo stesso si riferisce ad un “Durc richiesto ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64“.

In tal caso la quantificazione del debito deve essere comunicata al contribuente distinguendo gli importi con riferimento ai due predetti momenti di verifica. Conseguentemente, rispetto al totale dell’importo del debito accertato, deve essere evidenziata la parte di esso riferita al periodo fino alla data indicata dalla stazione appaltante e quella riferita al periodo successivo alla data indicata dalla stazione appaltante fino alla data di emissione del documento.

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