Orientamenti applicativi ARAN – Malattia nel giorno di recupero del riposo compensativo.

Con parere del 14/10/2014 l’ARAN risponde al seguente quesito:

Se un lavoratore si ammala nel giorno della settimana preventivamente stabilito per il recupero compensativo della giornata di riposo settimanale a suo tempo non goduta, ai sensi dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, lo stesso ha diritto ad un ulteriore spostamento della giornata di riposo da recuperare o questa viene assorbita, come normalmente accade per i riposi settimanali, dalla malattia?

Relativamente a tale particolare problematica, si ritiene utile fornire i seguenti elementi di valutazione:

 

  • la giornata di riposo settimanale è un diritto irrinunciabile dei lavoratori e corrisponde al settimo giorno della settimana lavorativa, di regola la domenica; tale diritto è rafforzato anche dal D.Lgs.n.66/2003;
  • pertanto, il lavoro ordinario settimanale può essere articolato al massimo su sei giorni lavorativi e non su sette, infatti il settimo giorno, deve essere necessariamente considerato come giornata di riposo settimanale;
  • ai lavoratori che, in via eccezionale, siano chiamati a prestare attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale, deve essere applicata la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, senza possibilità di deroghe in sede locale;
  • pertanto, in applicazione della suddetta clausola contrattuale, il giorno che viene espressamente e formalmente individuato come destinato al riposo compensativo si viene ad identificare come il nuovo giorno del riposo settimanale del dipendente;
  • ciò comporta che il caso del lavoratore che si ammala mentre usufruisce di riposo compensativo è analogo a quello del lavoratore che si ammala di domenica; conseguentemente, lo stesso non recupera alcuna giornata di riposo;
  • nella disciplina contrattuale l’effetto interruttivo della malattia è riconosciuto solo al lavoratore che usufruisce delle ferie; ai fini dell’interruzione del godimento delle ferie, l’art. 18, comma 14, del CCNL del 6.7.1995 richiede che intervenga una malattia di durata superiore a 3 giorni (quindi almeno 4) o che abbia comportato il ricovero ospedaliero e non si estende anche al caso del riposo settimanale o dell’equivalente recupero compensativo.

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