L’INPS con propria circolare specifica gli obblighi contributivi per i dipendenti pubblici tra principio di competenza e cassa

L’INPS con circolare n.97 del 14/06/2013 specifica i criteri d’imputazione degli obblighi contributivi per la gestione dei dipendenti pubblici tra quelli di competenza e quelli di cassa.

            Tale circolare nasce dall’esigenza dei chiarimenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche a seguito della soppressione dell’ex INPDAP confluita nella gestione INPS secondo quanto disciplinato dalla Legge 22 dicembre 2012, n. 214. Già con circolare n. 105 del 7 agosto 2012, erano state impartite istruzioni per le Amministrazioni e gli Enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici in ordine alle nuove modalità di gestione e compilazione delle denunce mensili denominate ListaPosPA (ex DMA 2) e confluite nel flusso UNIEMENS, e secondo tale circolare si era affermato che l’imputazione degli imponibili contributivi doveva avvenire secondo il criterio di cassa, in luogo di quello di competenza.

            Benché, spiega la circolare, la base imponibile contributiva va identificata in base al comma 1 dell’art. 46 del T.U.l.R. (ora art. 49) e quantificata utilizzando i criteri per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile definito dall’articolo 48 (ora art. 51) del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, va tuttavia evidenziato come la definizione del reddito ai fini contributivi, non sia limitata alle somme e valori percepiti, bensì, significativamente, ricomprenda anche somme e valori “maturati” nel periodo di riferimento. In altri termini, la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi non comprende solo quanto percepito dal lavoratore per ogni periodo di paga, ma si dilata sino a includere, ancorché non corrisposti, somme e valori “dovuti” per legge, regolamento contratto collettivo, in altre parole, se più favorevole, contratto individuale. Tale principio, spiega il Direttore dell’INPS, è stato codificato dall’art. 1 della legge n. 389/89 e successive modificazioni, il quale dispone espressamente che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo“.

            L’ambito di applicazione del criterio di competenza, conclude il Direttore, è stato tuttavia contemperato con l’introduzione delle deroghe contenute nell’articolo 6, comma 9, del d.lgs. n. 314 del 1997 che recita: “Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”.

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