Le incoferibilità e le incompatibilità si applicano nel settore sanitario anche ai dirigenti di struttura semplice

Con deliberazione n. 58 del 15/07/2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sull’applicazione del D.Lgs.39/2013 nel settore sanitario. Afferma che i principi stabiliti dal D.Lgs.39/2013 sulle incompatibilità ed inconferibilità nel settore sanitario:

– non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica);

– al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame;

– Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 bis e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa. 

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