L’ANCI sulla legge di stabilità 2014 e DDL “Delrio” per i piccoli comuni.

Con nota del 13/01/2014 l’ANCI interviene con una nota sulla Legge di Stabilità 2014 e sul DDl Delrio, avuto riguardo all’impatto della normativa sui piccoli comuni. Qui di seguito i contenuti della nota:

La Legge di Stabilità 2014 contiene diverse norme di interesse per i Piccoli Comuni.

L’articolo unico della Legge di Stabilità prevede misure importanti per l’attività gestionale e finanziaria dei piccoli Comuni, come di seguito elencate:

Comma 343:questa norma esonerai Comuni fino a 5.000 abitanti dall’obbligo dell’utilizzo della Centrale Unica di Committenza per acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuati in economia mediante amministrazione diretta, inferiori ad un valore di 40.000 euro;

Comma 530: indica una più adeguata graduazione dei termini per le gestioni associate obbligatorie dei Comuni fino a 5.000 abitanti, prevedendo uno step intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentaliedisponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni previste debba avvenire comunqueentro il 31 dicembre 2014 termine (prorogato quindi di 12 mesi rispetto al termine precedente);

Commi 534, 535 e 542:il comma 534 prevede la neutralizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dal Comune capofiladi convenzione, relativamente a quegli enti che scelgano la convenzione per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali; il comma 535attribuisceagli enti locali, per il 2014, la possibilità di  escludere i pagamenti effettuati in conto capitale dal patto di stabilità interno per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni (850 milioni) e le Province (150 milioni). E’ prevista l’esclusione dal patto di stabilità interno di ulteriori 500 milioni di euro finalizzati al pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012; il comma 542destina 450 milioni di euro sul patto regionale verticale incentivato (a cui si aggiungono gli 850 milioni di allentamento del patto destinati a tutti i Comuni, nonché i 500 milioni  stanziati ancora per i pagamenti) per spazi finanziari di allentamento del patto ai Comuni tra i 1.001 e i 5.000 abitanti.

Rimane ferma l’esclusione dal patto di stabilità interno dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e delle Unioni di Comuni;

Comma 730:incentivi finanziari al processo di riordino e di semplificazione degli enti territoriali, riservando alle Unioni di Comuni (per ciascuno dei prossimi tre anni dal 2014 al 2016) 30 milioni di euro, ed una ulteriore quota di pari importo per i Comuni istituiti a seguito di fusione;

Tabella E: dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2014 delProgramma 6.000 Campanili, istituito dall’art. 18, comma 9, del D.L. n. 69/2013.

Il DDL “Delrio”, AS 1212, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2013, attualmente assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede referente il 3 gennaio 2014, ha introdottodisposizioni di interesse dei Piccoli Comuni, in particolare,sui processi di gestione associata obbligatoria;

Art. 1, comma 4: mantenimento della Convenzione(come particolarmente sostenuto dall’ANCI) come forma associativa alternativa o complementare all’Unione di Comuni;

Art. 1, comma 5: neutralizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dal Comune capofila di convenzione, relativamente a quegli enti che scelgano la convenzione per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali;

Art. 1, comma 6: si prevede una unica e semplificata tipologia di Unione di Comuni, quella definita ai sensi dell’art. 32 del Tuel e s.m.i;

Art. 1, comma 7: indica una più adeguata graduazione dei termini per le gestioni associate obbligatorie dei Comuni fino a 5.000 abitanti, prevedendo uno step intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentaliedisponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni previste debba avvenire comunqueentro il 31 dicembre 2014 termine (prorogato quindi di 12 mesi rispetto al termine precedente);

Art. 21, comma 5: per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti sono previsti, oltre il Sindaco, 10 Consiglieri comunali edun numero massimo di 2Assessori;ripristinatequindi le Giunte nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Inoltre, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti sono previsti, oltre il Sindaco, 12 Consiglieri comunali ed il numero massimo degli Assessori è pari a 4.

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