La Direzione Centrale dell’INPS interviene sulla restituzione delle trattenute sul TFS del 2,5% a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale

Con comunicato del 21/06/2013 la Direzione Centrale dell’INPS affronta, di nuovo, il tema della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto Legge  31 maggio 2010, n. 78,  riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 -11 ottobre 2012. Tale comunicazione nasce dalle continue diffide che continuano ad arrivare da parte del personale sia in regime di TFS che di TFR su una pretesa restituzione di tale importi. La risposta fornita dall’INPS è la seguente:

  • L’art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – che ha recepito i contenuti del decreto legge n. 185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene disposizioni per l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 -11 ottobre 2012, n. 223 –  ha stabilito l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del citato decreto legge n.78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011;
  • L’abrogazione dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati. Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del decreto Legge n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.  Tutto ciò premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione, hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della stessa.
  • Per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata illegittima.  Al personale in parola si applica, invece,  la disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione  del TFR contenuta nell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s. m. e i.. L’Amministrazione datrice di lavoro è, pertanto, il soggetto che, in piena conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della retribuzione lorda del personale assoggettato a regime di TFR “in misura pari al contributo previdenziale soppresso”.

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