La Corte dei Conti sezione Autonomie interviene sulle risorse finanziate dallo Stato o dalla Regione. Risolto il problema in sede nomofilattica.

di Vincenzo Giannotti

Con deliberazione n.18 depositata in data 01/08/2013 la Corte dei Conti sezione delle Autonomie, in merito alle linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell’esercizio 2012 ed i questionari  allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti), interviene indirettamente per la risoluzione del problema dell’esclusione dalle spese del personale effettuate dai comuni a fronte di finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Regione.

QUESTIONE PRELIMINARE

Già con precedente articolo, si evidenziava la “necessità dell’intervento della Corte dei Conti sezione autonomie sul limite della spesa del personale flessibile finanziata da terzi” (V. Giannotti – www.ilpersonale.it 26/2/2013), a seguito della deliberazione 14 febbraio 2013, n. 22, della Corte dei Conti della Campania, che nonostante avesse dichiarato inammissibile il parere formulato dalla Provincia di Salerno circa la possibilità di non far rientrare nell’aggregato di spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite del 50 % commisurato alle spese sostenute nell’anno 2009, gli importi derivanti da contratti di assunzione (tempo determinato, convenzione, collaborazione coordinata e continuativa) il cui costo sia finanziato interamente o in parte da fondi europei e/o da altri soggetti pubblici e/o privati, che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell’Ente, entra nel conflitto giurisdizionale delle Corte dei Conti regionali. In particolare, dopo aver evidenziato da un lato come il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 28 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 costituisca illecito disciplinare e determina responsabilità erariale,  dall’altro lato evidenziava la posizione conflittuale di alcuni pareri espressi in materia da alcune corte dei conti. Aggiungendo, altri pareri non evidenziati nella deliberazione della Corte, la posizione appare oggi la seguente:

RISORSE DI TERZI INCLUSE NEI VINCOLI

La Corte dei Conti della Lombardia ha avuto modo di precisare nel parere 19 gennaio 2012, n. 13, che “…alla luce di una interpretazione letterale del comma 28 dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, il vincolo di finanza pubblica in esame richiama specifiche tipologie di contratti di lavoro flessibile conclusi da “regioni, province autonome, enti locali e enti del Servizio sanitario nazionale”, e che “…dunque, in un’ottica di coordinamento della finanza pubblica per il contenimento della spesa per il personale derivante dalla stipula dei contratti de quibus, non rileva quale sia l’ente che finanzia la spesa, bensì l’ente che procede all’assunzione a tempo determinato”;

    La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna nel parere più recente del 17 gennaio 2013 ha precisato che anche le spese finanziate da terzi sono oggetto di applicazione dei limiti del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, potendo esclusivamente a tal fine utilizzare una flessibilità, per le maggiori spese, con lo strumento regolamentare includendo le due separate categoria di spesa (tempo determinato, convenzioni e co.co.co. da un lato e somministrazione di lavoro, contratti di formazione e lavoro dall’altro) purché la loro sommatoria non  sia superiore al citato limite del 50%;

    La Corte dei Conti della Basilicata nel parere 5 settembre 2012, n. 170, ha precisato con ampie motivazioni che non possono essere escluse dai vincoli le spese finanziate dalla Regione in quanto “Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che, per neutralizzare la rilevabilità contabile di parte delle spese di personale, sia sufficiente allocare la loro copertura finanziaria nelle risorse regionali apprestate a titolo di contributi al comune per quelle stesse spese. L’insostenibilità di siffatta tesi è resa ancor più evidente ove si consideri che il precetto di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, prevede, per la sua inosservanza, sanzioni disciplinari e responsabilità erariale. Ne consegue che l’ente, nel ridurre la spesa complessivamente impegnata per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deve considerare anche la spesa interamente finanziata tramite contributi regionali che non può essere, quindi, scomputata dal calcolo”.

RISORSE DI TERZI ESCLUSE DAI VINCOLI

    La corte dei conti ligure con parere 23 febbraio 2012, n. 9, “nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% commisurato alle spese sostenute nell’anno 2009, non debbano in alcun modo rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato interamente o in parte da fondi europei o da altri enti pubblici o privati”;

    La corte dei conti della Toscana con parere 31 gennaio 2012, n. 10, aveva già avuto modo di “ritenere esclusa dall´applicazione della norma di cui all´art. 9, comma 28 della legge n. 122/2010, come modificata dall´art. 4, comma 102 della legge n. 183/2011, la spesa derivante dall´assunzione stagionale a tempo determinato finanziata con i proventi per violazione alle norme del codice della strada”;

    La Corte dei Conti del Lazio con la deliberazione 9 maggio 2012, n. 23, ha avuto modo di precisare che le limitazioni poste alle spese per il personale a tempo determinato dall’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, non si applicano alle spese finanziate con risorse provenienti da soggetti esterni e vincolate nella destinazione, con un complessivo effetto neutro sul bilancio dell’Ente;

    La corte dei conti pugliese con la deliberazione 6 ottobre 2011, n.91, ha effettuato, avuto riguardo alle spese finanziate da terzi (nel caso di specie le spese per il piano d’ambito socio assistenziale finanziati dalla Regione), una soluzione di assimilabilità alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che con la deliberazione n. 7/2011 avevano precisato che “Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l’impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente. Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, non v’è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non devono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010”. Pertanto, ha concluso la Corte che anche le spese qualora siano finanziate da enti terzi possono essere considerate escluse dai limiti di cui all’art.9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

LA POSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE

Nel questionario allegato alla deliberazione n.18/2013 la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie inserisce nella predisposizione del rendiconto 2012 per la prima volta tra le risorse escluse di cui al punto 6.2 “Spese del personale da considerare escluse per la determinazione della spesa ai sensi dell’art.1 comma 557 legge 296/2006” ulteriori spese che non erano state inserite nel questionario del bilancio di previsione del 2012 (né nei consuntivi o preventivi precedenti):

  • Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
  • Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)”;
  • Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012 (per i comuni colpiti dal sisma).

La posizione della Corte dei Conti conferma come il concetto della limitazione di spesa di cui all’art.1 comma 557 legge finanziaria 2007, non essendo codificata dal legislatore, abbia natura flessibile e mutabile a seconda delle problematiche emerse anche in sede di sua applicazione. Nel caso specifico l’aver introdotto la possibilità di ridurre le spese del personale sulla base della normativa nazionale o regionale, la Corte non può che fare riferimento ai finanziamenti ricevuti a fronte di interventi legislativi particolari la cui finalità è quella di finanziare le spese dei comuni a carico di finanziamenti nazionali o regionali che comportino per la loro applicazione l’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme contrattuale flessibili. Pertanto, si ritiene che la Corte risolva in tal modo  il conflitto tra le varie Corti dei Conti così come evidenziate dalla sezione regionale per la Campania.

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