INPS – Contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative

Con messaggio n.4294 del 28/04/2014, avente ad oggetto “Contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”, l’INPS rende noto che:

L’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014, pubblicata sul supplemento n.87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre  2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

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