Il Ministero dell’Interno interviene sulla nomina dell’organo di revisione nelle unioni di comuni

Con circolare n.57782 del 24/06/2013 il Ministero dell’Interno interviene sulla nomina degli organi di revisione contabile dell’Unione dei Comuni a seconda dell’esercizio o meno da parte degli stessi di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. In particolare la circolare evidenzia che:

  • Nelle unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non obbligatorie, ed in quelle composte da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, obbligatorie, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , che si trovino ad esercitare tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) dello stesso articolo 14, comma 27, l’organo di revisione economico finanziaria, a norma del comma 3-bis del citato articolo 234 del T.U.O.E.L., è costituito  da un collegio composto da tre membri il quale svolge la medesima funzione anche presso i comuni che fanno parte dell’unione;
  • Nelle unioni di comuni che non esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, l’organo di revisione, a norma del comma 3 del citato  articolo 234, continua ad essere costituito da un solo componente;
  • Nelle unioni di comuni di cui all’art. 16 del decreto legge n. 138/11, che possono essere costituite da enti con popolazione fino a 1.000 abitanti per svolgere in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici, il Ministero suggerisce, per aderenza allo spirito della legge ed in considerazione della loro modesta dimensione, che le stesse siano costituite da un solo compoenete.

A far data dalla decorrenza dell’incarico del nuovo organo di revisione collegiale delle predette unioni, conclude il Ministero, a norma di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, i revisori in carica nei medesimi comuni decadono dai rispettivi incarichi.

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