IL COMMENTO – Le conseguenze per la mancata trasmissione della certificazione del rendiconto al Ministero dell’Interno

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 6/6/2016)

Con decreto del 13/04/2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 20 aprile 2016, è stato approvato il modello di certificato del rendiconto della gestione 2015, secondo il quale gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2016. Oltre alla certificazione del rendiconto della gestione previsto dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, dovrà essere compilata anche la certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili prevista dal citato D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. Molti Comuni, in ritardo con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto, la cui data è stata fissata successivamente alla scadenza indicata dal Ministero, pur restando all’interno della diffida ricevuta dei 20 giorni (diffide che sono pervenute a partire dal 19/05/2016), si pongono il problema di quali conseguenze o sanzioni possono essere disposte in caso di ritardo nella trasmissione della citata certificazione. Il quadro legislativo, attualmente prevede due tipologie di sanzioni, una di carattere economico (ossia mancato trasferimento delle somme a qualsiasi titolo da parte del Ministero dell’Interno), l’altra riguardante l’attivazione di particolari procedure di controllo sui servizi.

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