Il Commento – La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità non può è essere cambiata con il passaggio alla contabilita’ armonizzata

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 5/11/2015)

Importante principio stabilito dai giudici contabili in merito alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, di cui al D.L.35/2013, secondo il quale gli enti non sperimentatori non possono cambiare le procedure di contabilizzazione per il solo fatto che nell’anno 2015 si è passati alla contabilità armonizzata. Secondo, infatti, il Collegio contabile la neutralizzazione della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità effettuata dagli enti non in sperimentazione ha carattere “stabile” grazie al principio contabile dell’immodificabilità della gestione residui una volta chiuso e rendicontato l’esercizio finanziario, non potendo essere messa in discussione dalle successive manovre di bilancio (cfr. art. 36, comma 5, R.D. 2440/1923 e art. 154 R.D. n. 827/1924 quali principi generali della contabilità finanziaria; cfr. altresì l’art. gli artt. 189, comma 1 e 190, comma 1 TUEL vecchia e nuova formazione dopo la novella ex D.lgs. 118/2011, in cui la chiusura dell’esercizio costituisce il limite invalicabile per la contabilizzazione, per ciascuna annualità, di residui. Per l’effetto il residuo potrà essere eliminato solo se pagato o se vi è una giusta causa di stralcio).
Tali sono in sintesi le conclusione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, nella deliberazione n.228 depositata in data 28/10/2015.

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