Conferenza Regioni – emendamenti all’art. 4 del DL 16/2014.

Sul sito regioni.it viene reso noto l’emendamento all’art.4 del Decreto legge 06/03/2014 n.16 avente ad oggetto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”, a seguito della Conferenza del 03/04/2014. Qui di seguito il testo coordinato con l’emendamento:

1. Le Regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa da norme contrattuali e legislative sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Le Regioni, nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti e di mancato rispetto del patto di stabilità interno, adottano le misure di contenimento della spesa di personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Le stesse possono applicare le modalità di compensazione previste al comma 2. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al fine di conseguire l’effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultante in soprannumero all’esito dei predetti piani di riorganizzazione e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2016 secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica, si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tali enti entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti.

Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’economia e delle Finanze-dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti locali, al Ministero dell’Interno –dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell’adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Nei casi di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti le Regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 anche attraverso l’utilizzo di risparmi derivanti dall’attuazione dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 nonché di quelli derivanti da eventuali piani di riorganizzazione autonomamente deliberati.

3. Non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all’articolo 9 commi 1, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

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