Compensazioni tramite F24: i codici per i sostituti d’imposta

Con comunicato del 10/02/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Sulla scia del “decreto semplificazioni” arrivano, con la risoluzione 13/E del 10 febbraio 2015, undici nuovi codici tributo destinati ai sostituti d’imposta. I primi tre servono per compensare, tramite il modello F24, le somme rimborsate a dipendenti e pensionati sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti abilitati (in pratica, le somme a rimborso emergenti dai 730); i successivi cinque, invece, vanno utilizzati per recuperare, sempre con l’F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza, infine, gli ultimi tre per compensare crediti riconosciuti dai sostituti stessi.

 Per compensare i rimborsi corrisposti

L’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 175/2014, stabilisce che i sostituti d’imposta, dall’1 gennaio 2015, nel mese successivo a quello in cui hanno operato il rimborso d’imposta al sostituito, recuperano il relativo importo, esclusivamente mediante compensazione, attraverso il modello F24.

Ecco, quindi, confezionati, tre codici su misura:

–           “1631” (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)

–          “3796” (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)

–          “3797” (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale).

Nel dettaglio, detto che l’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate, i nuovi codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:

–          il “1631”, nella sezione “Erario”

–          il “3796”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome”

–          il “3797”, nella sezione “Imu e altri tributi locali”, specificando il codice catastale identificativo del comune di riferimento (vedi “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”).

Di conseguenza, chiarisce la risoluzione, non sono più utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i codici:

–          “4731” (Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta)

–          “3803” (addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)

–          “3846” (addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo).

Per recuperare le eccedenze versate

Invece, per compensare tramite F24 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Dlgs 175/2014) le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, questi i nuovi codici tributo:

–          “1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati)

–          “1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)

–          “1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi)

–          “1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta)

–          “1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta).

Per quanto riguarda la compilazione dell’F24, l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:

–          i primi tre (“1627”, “1628” e “1629”), nella sezione “Erario”

–          il “1669”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione (vedi tabella)

–          il “1671”, nella sezione “Imu e altri tributi locali ”, insieme al codice catastale identificativo del comune (vedi tabella).

Anche in questo caso, le nuove codifiche prendono “parzialmente” il posto di altre; così, non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella colonna “importi a debito versati” i codici tributo:  “1102”, “1103”, “1680″, “1706”, “1707, “1710”, “1711” “1713”, “3802, “3848”, “8111, “8112”.

Per compensare i crediti riconosciuti

Questi, infine, i codici tributo per consentire di compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997): nell’ordine, “1632”, “1633” e “1634”.

Vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento”, va quello d’imposta cui si riferisce il credito.

Calma piatta per altri codici

La risoluzione precisa poi che non perdono le loro funzioni i codici tributo:

–  4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la risoluzione 92/1999

–  6781, 6782 e 6783, istituiti con la risoluzione 9/2005, per compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.

E per finire…

Le nuove modalità di recupero e i relativi nuovi codici tributo riguardano anche i sostituti d’imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti pubblici” (vedi circolare 20/2001).

Confermato poi, per quanto riguarda la decorrenza, quanto precisato dalla circolare 31/2014 e cioè  che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dall’1 gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure.

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