Armonizzazione dei bilanci – Indicazioni per partecipare alla sperimentazione nel 2014

INDICAZIONI PER GLI ENTI INTERESSATI A PARTECIPARE, NELL’ESERCIZIO 2014, ALLA SPERIMENTAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 9 DEL DL 31 AGOSTO 2013, N. 102


Per partecipare alla sperimentazione 2014, gli enti locali devono inviare, all’indirizzo di posta dedicato info.arconet@tesoro.it, la delibera di Giunta dalla quale risulta la volontà di partecipare, nel 2014, alla sperimentazione prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dall’articolo 9, del DL 31 agosto 2013, n. 102. Le regioni devono inviare, sempre all’indirizzo di posta dedicato info.arconet@tesoro.it una formale richiesta di partecipazione alla sperimentazione, firmata dal Presidente o da un suo delegato.

AI sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del DL 102/2013, in attesa di conversione, la domanda di partecipazione alla sperimentazione deve essere inviata entro il 30 settembre 2013.

A seguito dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 9 del DL n. 102/2013, l’ente risulta formalmente in sperimentazione e deve provvedere alla comunicazione, sempre all’indirizzo di posta elettronica info.arconet@tesoro.it:
a) del nome del referente della sperimentazione e di un suo sostituto, con l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico,
b) di almeno due enti strumentali, così come definiti dall’articolo 21 del DPCM della sperimentazione, uno in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale, da coinvolgere nella sperimentazione. Le regioni comunicano anche almeno un ente sanitario. Al riguardo si rappresenta che:
– le società non sono enti strumentali e non possono essere coinvolte nella sperimentazione (sono interessate solo dalle disposizioni riguardanti il bilancio consolidato);
– tutti gli organismi strumentali dell’ente, come definiti dall’articolo 9, commi 7 e 8, del DPCM 28 dicembre 2011, partecipano necessariamente alla sperimentazione. Pertanto tutte le eventuali istituzioni dell’ente locali devono essere necessariamente coinvolte nella sperimentazione (articolo 3, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011);
– il consiglio regionale delle regioni in sperimentazione, partecipa alla sperimentazione;
– gli enti che non hanno enti strumentali, possono partecipare alla sperimentazione dichiarando di non avere enti strumentali.
Gli enti possono comunicare il nome del referente e gli enti strumentali unitamente alla trasmissione della delibera di Giunta che deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2013.
In considerazione dell’impegno richiesto dalla sperimentazione, per l’esercizio 2014, l’articolo 9 del DL 102 del 2009 ha, tra l’altro, significativamente ampliato il sistema premiale, rispetto a quello applicato nel 2012 e nel 2013.
In particolare, con riferimento all’esercizio 2014, per gli enti locali in sperimentazione, l’articolo 9, commi 6, 7 e 8, del DL 102/2013 prevede:

a) una riduzione significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, non oltre un saldo pari a zero. In considerazione dell’ingente livello delle risorse destinate agli enti locali in sperimentazione,
si auspica di definire un obiettivo pari a 0 (in attesa della definizione delll’elenco degli enti in sperimentazione nel 2014, non è possibile garantire tale risultato).

b) l’incremento al 50% del limite alla spesa di personale prevista dall’articolo 76, comma 7, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

c) l’incremento al 60% del limite alla spesa di personale prevista dall’articolo 76, comma 7, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

Per le Regioni che partecipano alla sperimentazione, a decorrere dall’esercizio 2013, è soppresso il tetto di competenza finanziaria previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno.

La decisione di partecipare alla sperimentazione deve essere assunta previa verifica della idoneità del proprio sistema informativo-contabile di far fronte agli  adempimenti richiesti dalla disciplina della sperimentazione e dell’assenza di difficoltà da parte del tesoriere dell’ente.

In particolare, si ricorda che, in caso di esercizio provvisorio, all’avvio dell’esercizio 2014, gli enti in sperimentazione devono trasmettere al proprio tesoriere le previsioni, del bilancio pluriennale 2013-2015, relative all’esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014.

 

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