ARAN – orientamenti applicativi CCNL Regioni – autonomie locali

In ARAN informa del mese di settembre 2014, sono stati pubblicati i seguenti orientamenti applicativi:

La retribuzione giornaliera del personale dirigente dell’Area II (Regioni-autonomie locali) si determina dividendo la retribuzione mensile per ventisei o per 30?

L’avviso dell’Aran è nel senso che la retribuzione giornaliera del personale con qualifica dirigenziale debba essere calcolata, secondo un principio generale, dividendo convenzionalmente la retribuzione mensile per 30.

Manca, infatti, nella vigente disciplina contrattuale di tale particolare categoria di personale (Area II), una regola analoga a quella stabilita per il personale non dirigente dall’art. 52, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, secondo la quale in tutti i casi in cui occorre retribuire una prestazione lavorativa o effettuare un recupero, in relazione ad un periodo non lavorato, la cui durata risulti inferiore al mese, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera trova applicazione la regola del “divisore 26”, ivi indicato.

 

Un dipendente assente per malattia, alla fine del predetto periodo di assenza, deve necessariamente rientrare in servizio o può, senza che vi sia ripresa dell’attività lavorativa, fruire immediatamente delle ferie subito dopo il termine del periodo di malattia?

In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art. 2109 del codice civile e all’art. 18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare, in via preventiva, una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.

 

Quali sono gli istituti del trattamento economico accessorio del personale che devono essere necessariamente finanziati con le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004?

L’avviso dell’Aran è nel senso che devono essere finanziati necessariamente con oneri a carico delle risorse decentrate stabili effettivamente disponibili presso ciascun ente i seguenti istituti del trattamento economico del personale:

a)   la progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999;

b)   la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti con dirigenza nonché negli enti privi di dirigenza diversi dai comuni e dalle unioni di comuni, per i quali trova applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999;

c)   la quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 ed all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001;

d)   la quota dell’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b e c, del CCNL del 22.1.2004.

Per completezza informativa, si ricorda che sono stati posti a carico delle medesime risorse decentrate stabili anche gli oneri per il finanziamento per la riclassificazione di alcune categorie di personale, secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999.

 

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