Anci Risponde – Trattamento fiscale dei compensi dell’ufficio elettorale centrale

L’ANCI Risponde al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Con la presente si chiede un chiarimento in merito ai compensi dei componenti dell’ufficio elettorale centrale. La Risoluzione dell’agenzia delle entrate n 150/2008 dispone che questi compensi debbano essere assoggettati alle ritenute di legge. Sono da considerarsi quindi redditi assimilati ai sensi dell’art 50 comma 1 lettera f). Il nostro quesito riguarda il tipo di ritenute che devono essere applicate nel caso in cui i componenti degli uffici centrali elettorali esercitino qualsiasi arte o professione di cui all’art 53 comma 1 del TUIR. Devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% e sono obbligati alla fatturazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto?

RISPOSTA:

La lett. f) dell’art. 50 del TUIR stabilisce l’immanenza dello status di professionista quando le prestazioni rese siano collocabili tra le pubbliche funzioni (“…sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione…) Pertanto, ove si verifichi che le pubbliche funzioni siano svolte da soggetti che esercitano un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR, i compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo con gli obblighi connessi a tale tipologia di redditi: a) ritenuta del 20% ex art. 25 del DPR 633/72; b) IVA 22% ex art. 5 del DPR 633/72. Vedasi, sull’argomento pubbliche funzioni, anche la recente Risoluzione del 19/10/2015 n. 88 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.

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