ANCI Risponde – La carta carburante.

Sul sito ANCI risponde viene data soluzione alla seguente domanda.

DOMANDA:

Si chiede un parere su una questione di approvvigionamento carburante e sulle carte carburante. La ditta emittente la carta carburante che necessita al nostro ente richiede obbligatoriamente il pagamento tramite SEPA DIRECT (la nuova modalità di chiamare il RID). Riteniamo che non sia possibile utilizzare codesta modalità di pagamento in quanto non verrebbero rispettate le fasi burocratiche degli atti dirigenziali. A parte le utenze dei servizi pubblici (telefonia, energia elettrica, gas, etc….) non crediamo sia percorribile il prelievo di una somma inerente la fatturazione del consumo di carburante. Partendo dal presupposto di aver fatto un impegno di spesa presuntivo del consumo di carburante, una volta ricevuta la fatturazione, effettuiamo i dovuti controlli (DURC, Equitalia, etc…) e successivamente adottiamo determina di liquidazione tramite bonifico bancario tracciabile. Nel caso ci pervenga la fattura di carburante e il RID è previsto nei successivi 15 giorni, c’è la possibilità che non riusciamo a fare tutti i dovuti controlli prima che ci venga prelevata la somma dal conto. Anche la stessa – Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 – al punto 7.3 Utilizzo di carte carburante – L’utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. “carte carburante” – può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG – Veda? Si parla di CIG collegato al “conto dedicato”, fa presumere il pagamento tramite bonifico bancario su c/c dedicato.

RISPOSTA:

Le condizioni generali di contratto delle carte carburante, prevedono il mandato permanente di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale in Italia (SEPA Direct Debit) dell’ Emittente, per gli importi dovuti per l’utilizzo della Carta. Si ritiene che ciò non si ponga in contrasto con il regime di tracciabilità. Infatti l’articolo 3 della legge n. 136/2010 prevede modalità semplificate di tracciabilità per alcune tipologie di pagamenti, indicate nei commi 2 e 3. L’Autorità denomina questa parte della disciplina “sistema di tracciabilità attenuata”, perché i pagamenti possono essere effettuati senza indicare CIG e CUP. Nell’ambito del regime di tracciabilità attenuata, l’Autorità specifica che è consentito l’utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gamma circoscritta di beni e servizi, quali sono tipicamente le carte carburante. Le transazioni effettuate da ciascuna carta devono essere riconducibili al CIG, che deve essere univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte. I relativi pagamenti sono effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie. L’art. 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010 precisa che l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” si interpreta nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Possono pertanto essere effettuati mediante addebiti diretti (SEPA direct debit) su carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato (dell’emittente la carta).

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