ANCI Risponde – L’accertamento delle entrate del codice della strada

Con comunicato del 02/07/2015 l’ANCI risponde al seguente quesito.

DOMANDA:

L’Amministrazione emetterà nel corso del 2015 i ruoli relativi alla riscossione coattiva delle sanzioni del codice della strada emesse nel periodo 2012-2014. Negli anni in questione l’Amministrazione ha proceduto ad accertare gli introiti del codice della strada secondo il criterio di cassa. A partire dall’esercizio 2015 si procederà ad accertare le sanzioni nell’anno di emissione secondo il criterio dell’esigibilità accantonando contestualmente una quota nella spesa quale fondo crediti di dubbia esigibilità. In merito all’accertamento del ruolo relativo agli anni dal 2012 al 2014 da emettersi nel 2015, l’Amministrazione vorrebbe procedere effettuando il relativo accertamento in competenza dell’anno 2015, prevedendo nella spesa il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità. Si chiede se può considerarsi corretta tale operazione in particolare l’accertamento in competenza di tali entrate, considerando anche che per gli anni dal 2012 al 2014 era possibile procedere ad effettuare l’accertamento con il criterio della cassa.

RISPOSTA:

Si ritiene che nel caso esposto si debba applicare quanto previsto dal paragrafo 3.7.1 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011; in questo paragrafo si stabilisce che “ a decorrere dalla entrata in vigore del principio contabile le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate –ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all’accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento”. Il paragrafo richiamato in precedenza fa esplicito riferimento alle entrate tributarie gestite attraverso i ruoli, però, si ritiene che il concetto sia estensibile anche ai ruoli relativi alla riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada di cui al quesito. Inoltre si segnala che lo stesso concetto è espresso nell’esempio 4 riportato nel medesimo allegato 4/2, nel quale si afferma (si veda pagina 70 e 71) che “le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate per cassa , devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento”. E più avanti “Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento”. Pertanto, si ritiene che la procedura indicata nel quesito non sia corretta.

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