A.N.AC – Obbligo pubblicazione dati

Con comunicato del 06/06/2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione rende noto che:

Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2 all’“autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, ad avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013

L’art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società di cui al c. 1, lett. da a) a c) del medesimo articolo, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico complessivo.

Con l’orientamento n. 31, pubblicato sul sito istituzionale, l’Autorità ha precisato che per “incarichi di amministratore” degli enti e delle società in questione si intendono quelli di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque denominato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono essere pubblicati il nominativo dell’amministratore, il tipo di incarico e il relativo trattamento economico complessivo.

Ai sensi dell’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, “la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.

E’ utile evidenziare che con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l’Autorità ha precisato che ogni amministrazione ed ogni ente provvede a disciplinare con proprio regolamento l’individuazione dell’“autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 689/1981. La delibera stabiliva, inoltre, che nelle more dell’adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all’irrogazione delle sanzioni, sempre nel rispetto dei principi della legge n. 689/1981. In assenza di tale indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina.

 

Per tutto quanto precede, si richiede agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento dell’attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione del d.lgs. n. 33/2013, di segnalare i casi di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto, all’“autorità amministrativa competente” come sopra individuata presso l’amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all’“autorità amministrativa competente” in caso di rilevata inosservanza dell’art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

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