Alle partecipate flussi di denaro senza fine

Fonte: Italia Oggi

Le partecipate degli enti locali finiscono nel mirino della Corte dei conti. Non solo per l’eccessivo ricorso agli affidamenti «in house» («fenomeno meritevole di attenzione per la rigidità dei presupposti legittimanti» in assenza dei quali «si determinerebbe una palese violazione delle regole sulla concorrenza»), ma anche per il flusso di denaro, a volte ingiustificato, che gli enti proprietari muovono verso le società controllate, pagando oneri per contratti di servizio spesso «eccedenti il valore della produzione» e riconoscendo «ulteriori contributi che risultano non adeguati alle potenzialità produttive del soggetto affidatario».

Ma se a volte l’eccedenza delle erogazioni sul valore della produzione può essere giustificata da un risultato di esercizio negativo, in altri casi si registrano «cospicue erogazioni associate a bilanci in utile» e per questo «di difficile interpretazione».

Ad accendere i riflettori sulle anomalie nella gestione delle partecipate locali è la relazione con cui il presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, ha inaugurato ieri l’anno giudiziario della magistratura contabile.

Nel corposo dossier si evidenzia anche come l’incidenza del costo del personale sul costo della produzione sia più elevata negli organismi a totale partecipazione pubblica, segno della «scarsa efficacia dei vincoli assunzionali e in generale delle politiche di contenimento del costo del lavoro nei confronti delle partecipate pubbliche al 100%».

Nella relazione del procuratore generale Salvatore Nottola, riflettori puntati invece sul cosiddetto «soccorso istruttorio», introdotto dal decreto legge n. 90/2014 all’interno del Codice dei contratti pubblici. Per la Corte dei conti, diversamente da quanto afferma l’Anac, il concorrente che in una gara di appalto non si avvale del «soccorso istruttorio» deve comunque pagare la sanzione. Inoltre, vanno evitate proroghe e rinnovi dei contratti e per le concessioni è illegittimo il ripiano dei debiti del concessionario.

La norma del decreto 90 stabilisce in particolare che pagando una sanzione (compresa tra l’1‰ e l’1% del valore della gara, con il limite dei 50 mila euro) e regolarizzando la posizione entro dieci giorni, pena l’esclusione, l’offerta del concorrente rimane valida e può essere valutata dalla stazione appaltante.

In particolare, per la Corte dei conti la sanzione (che è a sua volta assistita da cauzione) è dovuta anche nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi dell’istituto e quindi di rinunciare alla gara senza rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla stazione appaltante. In altre parole, l’amministrazione deve comunque esigere il pagamento della sanzione dal momento che «il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile».

In precedenza, sullo stesso punto l’Anac, con la determina 1/2015 pubblicata in G.U. 28 gennaio 2015, n. 22, aveva al contrario stabilito che «la sanzione individuata negli atti di gara» può essere comminata solo «nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio». In precedenza il presidente della Corte dei conti aveva posto l’accento sulla necessità di rispettare appieno il codice dei contratti e di evitare il fenomeno delle proroghe e dei rinnovi dei contratti: «l’affidamento per periodi lunghi allo stesso soggetto di opere, servizi o forniture non sempre risulta corrispondere a canoni di efficienza, trasparenza ed economicità»; in sostanza si determina una violazione delle direttive europee con «alterazioni del regime concorrenziale tutelato dal diritto comunitario».

Attenzione anche al settore delle concessioni dove lo stato non può essere chiamato a garantire gli investimenti dei privati che si devono assumere il rischio della gestione: «Non può essere garantito», afferma Squitieri, «il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione in quanto il rischio necessariamente si traduce in una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato», con il conseguente rischio di «responsabilità amministrativo-contabile nel caso di ripiani indebiti del sinallagma contrattuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA