Tardiva pubblicazione della delibera di aumento dei tributi: risponde di danno erariale il Segretario comunale – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il caso riguarda la tardiva pubblicazione della deliberazione istitutiva dell’addizionale comunale all’IRPEF effettuata solo successivamente al tempo utile per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sull’apposito sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali. Il mancato gettito di tale imposta, secondo la giustizia contabile costituisce posta di danno erariale in quanto ha ridotto le risorse dell’ente locale nell’anno di riferimento. La grave responsabilità è stata prevalentemente addebitata (70% del mancato introito) al comportamento inerte del Segretario comunale, il quale ha impiegato circa due mesi per predisporre la delibera, esercitando in maniera palesemente negligente le funzioni di cui era titolare (ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 267/2000), mentre al parte restante (30%) è stata addebitata al responsabile dell’ufficio tributi il quale aveva pur sempre il dovere di sollecitare formalmente e ripetutamente l’approssimarsi della scadenza dei termini per l’applicazione delle addizionali, ponendo all’attenzione del segretario comunale la tempistica della pubblicazione. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, regione Toscana, con la sentenza n.18/2016.

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