Rimborso delle spese di viaggio dei revisori dei conti. Le indicazioni dei giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

Dopo il recente intervento della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.16/2017) dove si concludeva sulla impossibilità di stabilire il valore di un compenso minimo ai revisori dei conti (essendo stato proposto di utilizzare quale limite la fascia demografica di popolazione inferiore), nonché delle indicazioni dell’Osservatorio (vedi articolo 31/07/2017Compensi minimi ai revisori. Alla chiusura della Sezione Autonomie risponde l’Osservatorio”), ora l’attenzione si sposta sul limite economico delle spese di trasferta da corrispondere all’organo di revisione contabile, qui di seguito commentato.

Il quesito posto da un comune

Il dubbio dell’Ente locale, oltre a riguardare il valore del compenso minimo da corrispondere all’Organo di revisione contabile, riguarda la quantificazione del limite economico complessivo da corrispondere, ovvero se nel calcolo del compenso siano o meno da includere anche le spese di viaggio ed altri rimborsi spesa corrisposti. Il dubbio nasce, infatti, dall’applicazione delle disposizioni legislative a mente delle quali gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 come ridotti del 10% (art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ne ha esteso l’efficacia a tutto l’anno 2017).

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