Possibile danno erariale in caso di impegno di spesa preso dalla Giunta Comunale al posto del dirigente

Approfondimento di V. Giannotti

Nell’esame dei conti consuntivi di un Comune, i giudici contabili hanno rilevato tra l’altro la criticità da parte dell’Ente locale nell’assunzione dell’impegno di spesa senza il relativo atto dirigenziale e, con l’occasione hanno specificato la corretta procedura di spesa, nelle fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento (art. 182 T.U.E.L.).

La procedura di spesa

Nel ciclo della spesa, l’impegno contabile rappresenta la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare, è determinato il soggetto creditore, viene indicata la ragione e la relativa scadenza dell’obbligazione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata (art. 183, commi 1 e 6, T.U.E.L.). Nel sistema contabile le spese debbono essere obbligatoriamente associate a specifico impegno, con le seguenti eccezione espressamente previste dalla legge:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
La liquidazione della spesa costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso cui in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.

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