Nullo in contratto la cui spesa sia stata posta a carico di soggetti terzi

Approfondimento di V. Giannotti

La questione oggetto di contenzioso riguarda la possibilità, da parte di un ente locale, di impegnare una spesa a carico di un soggetto terzo che eroga il relativo finanziamento, da cui ne discenderebbe che la copertura finanziaria giustificherebbe la validità di un contratto concluso dall’amministrazione locale con il professionista. Al contrario, se la deliberazione, il disciplinare e il successivo contratto stipulato con il professionista difetterebbe ab origine della relativa copertura finanziaria, il contratto sarebbe nullo e come tale nessun effetto finanziario potrebbe reclamare il professionista nei confronti dell’amministrazione.

La vicenda

Un professionista ricorre in Cassazione a seguito della sentenza negativa della Corte di appello che ha dichiarato la nullità della delibera di conferimento dell’incarico per mancanza di copertura finanziaria, ritenendo non sanata tale causa di invalidità dalla previsione secondo la quale le spese di progettazione sarebbero state a carico della Regione che avrebbe finanziato tale intervento.

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