Milleproroghe – Parere della Conferenza su avanzo di bilancio, riaccertamento straordinario e società partecipate

Nella Conferenza Unificata del 19 gennaio le Regioni hanno espresso il parere sul Decreto Milleproroghe, tornando a sottolineare alcuni emendamenti strategici che riguardano la tenuta dei bilanci, con particolare riferimento all’accelerazione degli investimenti, le attività produttive, la sanità, le infrastrutture, il riordino delle società partecipate nonché la trasparenza.
Nel documento si precisa che il parere va considerato negativo nell’eventualità che la condivisione dell’esecutivo manifestata in precedenza non si traduca nell’accoglimento di queste proposte emendative.

1. Emendamento per iscrizione dell’avanzo a bilancio al DL 244/2016

All’articolo 13 del disegno di legge AS 2630 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini” è aggiunto il seguente comma:“7. Gli effetti derivanti dall’applicazione del comma 712 bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si esplicano anche per l’esercizio finanziario 2017 nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232”. In alternativa “7. Le disposizioni di cui al comma 712 bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l’esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Relazione
La norma estende all’esercizio 2017 la facoltà, consentita alle Regioni, Province autonome, città metropolitane e Province nel 2016 (DL 113/2016 – art.9) di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio, fermo restando l’obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo. Tale facoltà era stata prevista per le Regioni anche nel 2015 (legge 190/2014). La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Emendamento per la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

All’articolo 13 del disegno di legge AS 2630 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini” è aggiunto il seguente comma:
7. Anche per l’esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all’anno 2016.”
Relazione
La disposizione proroga per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal DL 78/2015 con riferimento all’anno 2016. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Tale possibilità era già prevista per l’esercizio 2015 e prorogata per il 2016 con DL 113/2016.3. Dopo il comma 688 dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: «688 -bis . Anche per l’esercizio 2016, per le sole Regioni che nell’anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.»

 

Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

5. Per gli anni-2017-2019 nel saldo di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all’avanzo tecnico di cui all’articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Relazione
In conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui alcuni enti, attraverso la corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, hanno registrato reimputazioni di accertamenti e impegni che hanno prodotto disavanzi tecnici nei primi esercizi ed avanzi negli anni successivi. Il disavanzo tecnico dei primi esercizi può essere rilevante e poco sostenibile visto il già rilevante avanzo richiesto dalle manovre di bilancio governative negli anni 2017-2019 alle Regioni. L’emendamento è volto a non comprendere nel saldo di bilancio che gli enti territoriali devono conseguire negli esercizi 2017-2019, di cui al comma 466 dell’articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il disavanzo o l’avanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (articolo 3 commi 13 e 14 del D.Lgs 118/2011), in quanto tale disavanzo/avanzo trova già copertura/impiego ai sensi dell’articolo 3, commi 13 e 14 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e del punto 16 dell’Allegato 1 (recante “Principi generali o postulati”) al D.Lgs 118/2011, che definisce il “Principio della competenza finanziaria”. Pertanto gli impegni e gli accertamenti che hanno prodotto il disavanzo tecnico e l’avanzo tecnico non rilevano ai fini del saldo di bilancio.

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