Illegittimo il differimento degli atti da parte della Polizia Locale per le proprie funzioni amministrative

Approfondimento di V. Giannotti

Nessun segreto istruttorio da parte della Polizia Locale quando la stessa agisce per funzioni amministrative e non giudiziarie.
Il dirigente della Polizia Locale di un Comune aveva negato l’ostensione degli atti riguardanti un procedimento penale, mediante differimento della richiesta. I giudici amministrativi hanno giudicato illegittimo il citato differimento, precisando come non ogni denuncia di reato presentata dalla p.a. all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata, come nel caso di specie, dalla p.a. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, allora non si è in presenza di atti coperti da segreto istruttorio e la documentazione richiesta è ostensibile. Situazione diversa, secondo il Collegio amministrativo, nel caso in cui le attività sono compiute nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, in questo caso gli atti sono soggetti a segreto istruttorio e, pertanto, non ostensibili.

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